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Il rinnovo del CCNL del settore terziario stipulato senza la firma della Filcams-Cgil

Italia
Il 17 luglio 2008, dopo 18 mesi di vacanza contrattuale, è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settori del terziario, distribuzione e servizi. Il contratto si applica a circa un milione e mezzo di lavoratori, con un'alta percentuale femminile, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2010. Tra le novità di maggior rilievo le norme sul lavoro domenicale e sull'apprendistato, fortemente contestate dalla Filcams-Cgil che non figura, così, tra i sottoscrittori dell'ipotesi di accordo.
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Il 17 luglio 2008, dopo 18 mesi di vacanza contrattuale, è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settori del terziario, distribuzione e servizi. Il contratto si applica a circa un milione e mezzo di lavoratori, con un'alta percentuale femminile, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2010. Tra le novità di maggior rilievo le norme sul lavoro domenicale e sull'apprendistato, fortemente contestate dalla Filcams-Cgil che non figura, così, tra i sottoscrittori dell'ipotesi di accordo.

Background

L'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale (CCNL) per i lavoratori del commercio, del terziario e dei servizi dello scorso luglio è stata sottoscritta da Confcommercio (associazione datoriale dei commercianti) e da solo due delle tre più grandi organizzazioni di categoria dei lavoratori, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. All'appello manca la firma della Filcams, categoria della Cgil che organizza i lavoratori dei servizi. Si tratta di un episodio che ricorda molto da vicino la stipula dell'accordo separato del 2003 nel settore metalmeccanico. In quel caso la Fiom-Cgil non firmò il rinnovo del contratto sottoscritto da Fim-Cisl e Uilm-Uil con Federmeccanica (IT0305204F, IT0310205F).

Dopo ben 18 mesi dalla scadenza del contratto, la trattativa si è conclusa con la rottura dell'unità tra i tre sindacati maggiormente rappresentativi di fronte alla richiesta, avanzata dalla Filcams-Cgil, di una sospensione di 10 giorni del negoziato. Tale richiesta è stata interpretata come un abbandono della trattativa dalle altre parti sociali che hanno proceduto alla stipula dell'accordo. Gli aspetti del contratto considerati irricevibili dalla Cgil riguardano l'introduzione dell'obbligo del lavoro domenicale e l'allungamento dell'orario di lavoro.

Le novità dell'accordo

Per quanto riguarda la parte economica, l'accordo prevede un incremento lordo medio, calcolato al quarto livello, di 150 euro fino al 31 Dicembre 2010. L'aumento decorre dal mese di Febbraio 2008.

Per quanto riguarda la parte normativa, le novità più significative riguardano i contratti di lavoro flessibili e l'orario di lavoro.

Apprendistato, tempo determinato e part-time

Le novità relative ai contratti di apprendistato prevedono, innanzitutto, che la percentuale di conferma degli apprendisti all'interno dell'azienda, per poter effettuare nuove assunzioni con questo tipo di contratto, passi dal 70 all'80%.

Inoltre, sono stati estesi a tale categoria i trattamenti previsti per gli altri lavoratori in materia di previdenza complementare e la cassa di assistenza sanitaria con contribuzione ridotta.

I nuovi assunti potranno fruire dei permessi retribuiti in misura pari al 50% per la seconda metà del periodo di apprendistato fino a raggiungere il 100% entro la fine dello stesso.

Per quel che concerne i contratti a tempo determinato, non bisogna più ricorrere al periodo di prova per le riassunzioni a termine successive, fatte per lo svolgimento delle stesse mansioni.

Per i contratti a tempo parziale, il monte ore minimo settimanale è stato elevato a 18 ore, valido per le nuove assunzioni o i nuovi passaggi a orari part-time, per le imprese con più di 30 dipendenti.

Orario di lavoro

Il monte ore massimo di lavoro straordinario è stato alzato a 250, mentre il periodo di riferimento per il calcolo delle 48 ore massime settimanali è pari a 6 mesi.

E' stata stabilita la possibilità di deroga all'obbligo delle 11 ore di riposo continuato tra una giornata e l'altra di lavoro. Queste devono comunque essere fruite nell'arco delle 24 ore ed è comunque garantito un riposo minimo continuato pari a 9 ore.

La novità più significativa in materia di orario di lavoro riguarda l'introduzione dell'obbligatorietà del lavoro domenicale per le imprese la cui attività sia organizzata su sette giorni. Esso viene compensato con una percentuale, maggioritaria, pari al 30% della quota oraria di retribuzione normale. La regolazione del lavoro domenicale è comunque demandata alla contrattazione collettiva aziendale.

Le reazioni delle parti sociali

Soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa è stata subito espressa da Confcommercio, mentre le reazioni di parte sindacale hanno assunto toni più aspri. Il segretario generale della Cgil, Epifani, ha subito dichiarato che la 'la firma dell'accordo separato non rimarrà senza conseguenze', alludendo alla difficile trattativa in corso tra sindacati e controparti datoriali (tra cui Confcommercio) sul rinnovo del modello contrattuale (IT0806049I). Il segretario generale della Cisl, Bonanni, ha invece subito espresso l'augurio di un ripensamento da parte della Cgil giudicando l'accordo raggiunto 'innovativo su molti fronti in quanto garantisce nuove tutele per i lavoratori, sposta la contrattazione a livello aziendale e rafforza il ruolo degli enti bilaterali'.

Cristina Tajani, Fondazione Seveso

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