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Il rinnovo unitario del contratto delle telecomunicazioni

Italia
E’ stata firmata il 23 ottobre scorso l’intesa unitaria per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti delle aziende di telecomunicazioni (tra cui Telecom,Vodafone, Wind, Fastweb, H3G), che interessa 160.000 lavoratori. L’ipotesi di accordo è stata sottoscritta dai sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil e da Asstel.

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E’ stata firmata il 23 ottobre scorso l’intesa unitaria per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti delle aziende di telecomunicazioni (tra cui Telecom,Vodafone, Wind, Fastweb, H3G), che interessa 160.000 lavoratori. L’ipotesi di accordo è stata sottoscritta dai sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil e da Asstel.

L’accordo, raggiunto unitariamente il 23 ottobre 2009 dai sindacati di settore Slc-Cgil,Fistel-Cisl e Uilcom-Uil e da Asstel presso la sede di Confindustria a Roma, per il rinnovo del CCNL del settore telecomunicazioni rappresenta il secondo rinnovo unitario di un contratto nazionale rilevante (il contratto delle TLC interessa 160.000 lavoratori) dopo l’accordo separato del 22 gennaio 2009 sulla riforma del modello contrattuale (IT0902059I). L’intesa nelle TLC è stata preceduta dal contratto unitario del settore alimentare (IT0910029I) sebbene le due trattative abbiano visto dinamiche del tutto differenti. Mentre nel caso degli alimentaristi i negoziati si sono svolti sulla base di un’unica piattaforma condivisa dalle tre sigle sindacali più rappresentative, nel caso delle telecomunicazioni le piattaforme di partenza erano tre, una per organizzazione sindacale.

Gli aspetti economici

Per quanto riguarda la parte economica, l'accordo prevede un aumento salariale di 129 euro suddiviso in tre tranches, la prima a partire dal gennaio 2010 di 45 euro, la seconda da giugno 2010 di 34 euro e la terza da giugno 2011 di 50 euro. Il 2009 è coperto con una tantum di 585 euro al fine di coprire il periodo di vacanza contrattuale (ovvero i mesi intercorsi dalla scadenza del precedente contratto al suo rinnovo) poiché il contratto era scaduto il 31 dicembre 2008. L’accordo istituisce inoltre un elemento di garanzia retributiva pari a 260 euro annui, per i dipendenti in forza alla data di erogazione, che risultino privi di contrattazione di secondo livello livello. Come nel caso del contratto del settore alimentare (IT0910029I), la vigenza della parte economica dell’accordo è stata allungata da due a tre anni con inizio 1 gennaio 2009 e scadenza 31-12-2011.

Gli aspetti normativi

Gli aspetti normativi più innovativi sono quelli che riguardano gli enti bilaterali, sebbene altre innovazioni siano state introdotte in materia di part-time, permessi, contrattazione integrativa. In particolare:

  • L'accordo vede registra la disponibilità di Asstel a realizzare un ente bilaterale di settore per la sanità integrativa. Una sanità integrativa non sostitutiva delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SNS), con un finanziamento delle imprese pari ad 8 euro per dipendente e di 2 euro a carico dei singoli dipendenti. Nel frattempo arriverà lo stanziamento di 120 euro annui per ciascun lavoratore che non ha alcuna copertura sanitaria integrativa.
  • Sempre riguardo la bilateralità, si prevede la nascita di un’ agenzia bilaterale per la formazione i cui consiglieri presteranno la propria opera in forma completamente gratuita.
  • Riguardo il part-time l’accordo prevede la maggiorazione della paga per il lavoro supplementare che passa dal 15% al 20%.
  • Riguardo i permessi retribuiti, l’accordo rende più favorevoli ai lavoratori le norme sulle 150 ore e sui permessi esame (con un giorno in più retribuito) mentre porta dal 2° al 3° giorno di malattia la franchigia per il certificato medico (da consegnare solo al rientro al lavoro).
  • Gli accordi aziendali sul premio di risultato dovranno essere legati ad obiettivi di incrementi di produttività, miglioramento della competitività dell'impresa, maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Anche gli accordi aziendali avranno durata triennale.

Il capitolo sugli addetti ai call centre

L’accordo dedica un intero capitolo alla questione dell’inquadramento dei lavoratori dei call centre al fine di evitarne il demansionamento. In particolare si stabilisce che gli addetti ai call centre privi di esperienza lavorativa nella mansione potranno essere inquadrato al 2º livello per un periodo non superiore a 12 mesi, al termine dei quali dovranno passare al 3º livello. Il periodo di permanenza al 2º livello sarà utile ai fini della maturazione dei requisiti per la valutazione al passaggio al 4º livello.

Inoltre si stabilisce che gli addetti al call centre, che in forza di accordi precedenti al 23 ottobre 2009 risultino già assunti e inquadrati al 2º livello, saranno inquadrati al 3º livello entro il 31 dicembre 2010. In caso di proseguimento del rapporto, anche per questi lavoratori la permanenza nel 2º livello sarà utile per un periodo massimo di 12 mesi ai fini della maturazione dei requisiti per la valutazione al passaggio al 4º livello.

Le reazioni delle parti sociali

Secondo Emilio Miceli, segretario generale della SLC-Cgil, l’accordo è positivo poiché non contiene né riferimenti né alcun istituto dell’accordo separato sul modello contrattuale (IT0902059I). In questo modo ‘l’accordo dimostra non solo i limiti evidentissimi dell’accordo separato ma anche che è possibile sperimentare strade nuove, così come già accaduto per gli alimentaristi (IT0910029I), per dare forza, qualità ed autonomia al sistema contrattuale del nostro paese’.

Dello stesso tenore, ma da altro punto di vista, il commento del segretario generale della Uilcom-Uil Bruno Di Cola che esprime un giudizio positivo sul rinnovo contrattuale raggiunto, poiché ‘dà concreta soddisfazione alle aspettative dei lavoratori in un momento di grave crisi economica generale’. Inoltre – continua Di Cola - ‘l’accordo assume un valore politico rilevante perché è sottoscritto unitariamente; esso rappresenta la prova che è possibile raggiungere effettivi risultati positivi per i lavoratori laddove le considerazioni di natura sindacale prevalgano sulle valutazioni di carattere squisitamente ideologico e politico’.

Nessun commento, invece, è giunto da parte datoriale.

Cristina Tajani, Fondazione Seveso


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